Per esercitare legittimamente l’attività di Agente immobiliare è necessario essere iscritti nell’apposito albo degli Agenti immobiliari tenuto presso le Camere di commercio presentando l’apposita dichiarazione di inizio di attività e dimostrando il possesso dii seguenti requisiti, personali e professionali richiesti. L’ALBO agenti istituito con la legge 39/1989 e soppresso con decreto di attuazione nel 2011, è stato sostituito dal R.e.a. (Repertorio economico amministrativo) dal 2012.
L’iscrizione abilita all’esercizio dell’attività di mediazione su tutto il territorio nazionale, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare in quanto l’Agente immobiliare interviene nel rapporto tra le parti in linea teorica a garanzia di entrambe le parti interessate.
Il legale rappresentante di una società che svolge attività di mediazione non può svolgere la medesima attività a titolo individuale o come legale rappresentante di altre società, salvo che non sia espressamente autorizzato dall’assemblea o da entrambe le assemblee (art. 2390 c.c.).
Vi sono poi della cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di Agente immobiliare o mediatore in primis con l’attività di lavoro dipendente sia all’interno di amministrazioni pubbliche o enti ad esse equiparati sia per società private. L’attività è incompatibile con qualsiasi altra attività di impresa o professionale a meno che non abbia ad oggetto proprio la mediazione o intermediazione immobiliare. Non sarà possibile nemmeno l’iscrizione ad albi professionali, ordini, ruoli, registri e simili. L’unico caso ammesso è quindi quello naturalmente che vede l’agente lavorare per agenzie o società immobiliari aventi ad oggetto proprio la mediazione o compravendita di immobili.
Non è possibile delegare terzi o giovanotti ad effettuare le professione e nemmeno le visite presso le abitazioni
L’iscrizione è a titolo personale per cui non sarà possibile successivamente delegare altre funzioni anche se nella pratica accade di visionare appartamenti anche con ragazzi giovani a cui si dovrebbe sempre prima chiedere il tesserino con il numero di iscrizione all’albo degli agenti istituito presso la CCIAA competente.
L’iscritto quindi non può delegare alle sue mansioni un altro soggetto se non nel caso di altro agente immobiliare sia esso persona fisica o società di capitali. L’attività di Agente immobiliare può essere esercitata sia da persone fisiche sia da società, di persone o di capitali.
Tra i requisiti per esercitare la professione vi è anche l’obbligo alla stipula della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali al pari di quanto abbiamo noi dottori commercialisti o avvocati che ingegnere può avere un costo di ca 500 euro a seconda del massimale assicurato e della tipologia di esercizio svolto dall’agente.
Le sanzioni a cui sono sottoposte le persone fisiche, agenzie, società, Agenti o Intermediari immobiliari per l’esercizio abusivo della loro attività non essendo iscritti alla camera di commercio partono da 7500 euro fino a 15 mila euro. La sanzione più importante però interessa il percettore abusivo della professione che si troverà costretto a restituirla e li sono dolori in quanto su una compravendita sappiamo che sono piuttosto alte. Successivamente il regime sanzionatorio è stato inasprito con la Legge n. 3/2018 per cui chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato – recita la nuova versione del testo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro. Il regime penale scatterà alla seconda infrazione.
Le sanzioni non sono di natura amministrativo pecuniaria ma sconfinano nel penale laddove vi sia un comportamento continuo nonostante le sanzioni applicate dalla camera di commercio. Il processo della segnalazione può partire o dai clienti o dalla camera di commercio che segnalare all’autorità giudiziaria gli agenti che si sono resi colpevoli di esercizi abusivo.
Le sanzioni penali scattano quando l’Agente esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e viene sanzionato per tre volte nella sanzione anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio ossia la restituzione delle somme, con la reclusione fino a sei mesi.
Nel caso in cui l’utente voglia segnalare il comportamento scorretto di un mediatore o di una società che svolge l’attività di mediazione, lo stesso può presentare per posta o agli sportelli Multifunzionali un esposto al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Roma, Servizio Segreterie Commissioni – Agenti di Affari in Mediazione Viale dell’Oceano Indiano n. 17 – 00144 Roma